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A proposito di Punta Perotti/ Il parere dell'esperto
  
di Avv. Giuseppe RIZZO*

La tutela del paesaggio è un compito fondamentale e qualificante della Repubblica per dettato costituzionale

La tutela del paesaggio è un compito fondamentale e qualificante della Repubblica per dettato costituzionale. Nel nostro ordinamento non esiste un'accezione giuridica di edilizia. Solo verso l’inizio del ‘900 l’urbanistica cominciò ad assumere consapevolezza dei propri problemi scientifici, e pertanto si ebbero le prime leggi che stabilivano piani regolatori di città. Dopo la prima guerra mondiale l'attività edilizia è definitivamente inquadrata nel concetto di disciplina urbanistica e solo dopo la seconda guerra mondiale tale concetto si afferma in modo incontrastato. La ripartizione delle competenze fra Stato ed enti locali ha dato luogo a interpretazioni contrastanti e a normazioni diverse.

È accaduto che le pressioni degli interessi economici abbiano reso necessaria l’introduzione di più forti sanzioni penali o più incisive sanzioni amministrative e le disfunzioni dell'amministrazione abbiano evidenziato l’esigenza di un comportamento più efficiente  sanzionando i pubblici funzionari che non adempiono ai loro doveri.

Questi prodromi fattuali e giuridici hanno dato la stura alla vicenda di Punta Perotti. 

Il sentire comune di una irreversibile compromissione degli interessi pubblici e della qualità della vita ha paventato il raggiungimento di una soglia di non ritorno alle lesioni dell'ambiente. Ciò ha determinato un aumento del dinamismo dei giudici. Ecco, in soldoni, le ragioni della realizzazione prima e della demolizione oggi del complesso di Punta Perotti. Non credo che la vicenda debba essere spiegata solo ed esclusivamente in termini tecnici e giuridici. Del resto, le decisioni dei giudici hanno oramai detto tutto. Punta Perotti ha avuto risvolti soprattutto penali, mentre, invece, sono i tribunali amministrativi che dovrebbero occuparsi, perlomeno nella fase iniziale, della legittimità degli atti e dei procedimenti amministrativi.

Al contempo, Punta Perotti non può essere paragonata allo scempio della valle dei templi in Sicilia, ovvero alla triste realtà della costa salentina.

In questi casi l’intervento del giudice penale è scontato perché v’è l’assoluta mancanza di qualsivoglia atto di assenso da parte della pubblica amministrazione.

Per l’edificazione sul lungomare di Bari, invece, mi risulta che l’amministrazione comunale abbia rilasciato agli istanti le autorizzazioni del caso. I procedimenti penali si sono comunque conclusi con una assoluzione e da Avvocato non ritengo di dover fare differenza tra il fatto non costituisce reato, tra il fatto non sussiste e non aver commesso il fatto. Quindi non siamo in presenza di uno scellerato che ha deciso nottetempo di realizzare la propria residenza estiva, quanto piuttosto di uno dei maggiori gruppi imprenditoriali del sud Italia che si è sempre avvalso e si avvale della collaborazione di professionisti di comprovate capacità. Forse, apparirà grottesco, ma l’unica vittima, rectius l’unico danneggiato risulta essere l’imprenditore il quale ha tutto il diritto di intentare azioni di risarcimento del danno nei confronti del Comune di Bari ed il fatto che ad oggi non vi siano precedenti giurisprudenziali degni di rilievo non è sufficiente a far desistere dalle richieste.

Personalmente, in simili ipotesi, auspicherei il risveglio della Corte dei conti in tema di eventuale responsabilità degli amministratori pro tempore o dei dipendenti della pubblica amministrazione ai quali compete la retta e scrupolosa applicazione della legge come adempimento di specifici e precisi obblighi di servizio, per danni al paesaggio e all'ambiente.

*Amministrativista del Foro di Lecce

 

 


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