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Lo smarrimento dei bagagli in aeroporto
A chi rivolgersi e come comportarsi?

  
di Stefano GALLOTTA*

Anche in ragione dell’intensificarsi del traffico aereo nazionale e internazionale, capita sempre più di frequente al passegge

Tra i disagi che, in ragione dell’intensificarsi del traffico aereo nazionale e internazionale, sempre più di frequente colpiscono il passeggero, vi è quello di giungere a destinazione e non trovare il proprio bagaglio. Le attuali disposizioni legislative in materia di responsabilità del vettore aereo nei confronti del consumatore turista rappresentano un valido aiuto, ma vale sempre il principio secondo cui è il diretto interessato a dover usare la massima diligenza.

Prima del volo, il passeggero può stipulare un’assicurazione aggiuntiva (che, però, non copre danaro e preziosi) e/o fare una “dichiarazione di valore” al banco del check in. Ciò garantisce un indennizzo maggiore rispetto a quello correntemente riconosciuto dalla compagnia aerea. Inoltre, le ricerche possono essere facilitate dall’applicazione sul bagaglio dell’apposito cartellino recante nome e indirizzo (facendo attenzione che non sia agevolmente rimovibile) e da una dettagliata descrizione dell’aspetto esterno del bagaglio.

Nel caso di smarrimento di un bagaglio registrato, prima cosa da fare, oltre a non perdere la calma e cercare di superare l’inevitabile scoramento iniziale, è recarsi immediatamente presso l’Ufficio oggetti smarriti dell’aeroporto (“Lost & Found”), presentando il biglietto aereo e la ricevuta del bagaglio e ivi compilare l’apposito modulo P.I.R. (Passenger Irregularity Report), indispensabile per l’avvio delle ricerche. In tal modo, infatti, la compagnia aerea ha la possibilità di inserire i dati nel sistema informatico ed effettuare una prima ricerca del bene tra i vari scali nazionali e internazionali.

Qualora il bagaglio non venga riconsegnato entro un tempo ragionevole di massimo 24 ore, il viaggiatore che si trova lontano da casa acquisisce il diritto di ricevere dal vettore aereo una quota di sostegno per far fronte alle spese di prima necessità, quali l’acquisto di vestiario ed effetti personali. Se le valigie non vengono più ritrovate, è opportuno inviare alla compagnia aerea una raccomandata a.r. contenente la richiesta formale di risarcimento del danno, nel rispetto delle disposizioni fissate dalla Convenzione di Varsavia del 1929 e dai protocolli aggiuntivi (in ultimo, Regolamento n.889 del 13 maggio 2002, pubblicato su G.U.C.E. del 30 maggio 2002).

La richiesta risarcitoria, a pena di decadenza, deve essere proposta in tempi molto ristretti: per i voli nazionali, entro soli 14 giorni dall’arrivo, mentre per i voli internazionali il termine si procrastina sino a 21 giorni. Nel caso in cui il passeggero decida di intraprendere un’azione legale, il termine di prescrizione è anch’esso breve: solo due anni dalla data di arrivo o da quella prevista per l’arrivo.

Pure il quantum del risarcimento varia a seconda del volo: arriva sino a un massimo di euro 222 per ciascun bagaglio registrato per i voli nazionali, mentre raggiunge i 24 euro al kg. per i voli internazionali, eccezion fatta per la dichiarazione di maggior valore di cui si accennava in precedenza. Discorso completamente diverso, invece, riguarda il risarcimento del bagaglio a mano, anche in considerazione dell’onere probatorio ben più gravoso incombente sulla parte lesa, tenuta a dimostrare l’imputabilità del fatto e la specifica responsabilità della compagnia aerea.

Negli ultimi tempi, l’interpretazione giurisprudenziale ha esteso la responsabilità del vettore aereo ben oltre i limiti del danno da inadempimento contrattuale per la perdita del bagaglio, riconoscendo in favore del consumatore turista anche il danno “da vacanza rovinata”, quantificato dal Giudice secondo criteri equitativi ed identificato come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione patiti dal turista viaggiatore per non aver potuto godere appieno della vacanza come occasione di svago e riposo e per aver dovuto organizzare le proprie giornate diversamente da quanto preventivato.

Infine, si ricorda di prestare attenzione ai regolamenti delle varie compagnie (reperibili presso gli aeroporti) o, quantomeno, di leggere attentamente quanto riportato sul biglietto aereo: infatti, alcune compagnie non si assumono responsabilità per articoli fragili o deperibili (in questi casi, ci si potrebbe trovare dinanzi a clausole vessatorie e/o abusive); altre, invece, indicano espressamente quali articoli non vengono accettati come bagaglio registrato: ad esempio, l’Alitalia non accetta "oggetti fragili o deperibili, denaro, gioielli, argenteria e metalli preziosi in genere, carte valori, titoli di credito, azioni o altri titoli negoziabili o simili, nonché documenti commerciali o d'ufficio, campionari, passaporti ed altri documenti di identità".

*Avvocato, esperto in  diritto dei consumatori.

 

 


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