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Lo smarrimento dei bagagli in aeroporto |
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Tra i disagi che, in ragione
dell’intensificarsi del traffico aereo nazionale e internazionale, sempre più
di frequente colpiscono il passeggero, vi è quello di giungere a destinazione e
non trovare il proprio bagaglio. Le attuali disposizioni legislative in materia
di responsabilità del vettore aereo nei confronti del consumatore turista
rappresentano un valido aiuto, ma vale sempre il principio secondo cui è il
diretto interessato a dover usare la massima diligenza. Prima del volo, il passeggero
può stipulare un’assicurazione aggiuntiva (che, però, non copre danaro e
preziosi) e/o fare una “dichiarazione di valore” al banco del check in. Ciò garantisce un indennizzo
maggiore rispetto a quello correntemente riconosciuto dalla compagnia aerea.
Inoltre, le ricerche possono essere facil Nel caso di smarrimento di un
bagaglio registrato, prima cosa da fare, oltre a non perdere la calma e cercare
di superare l’inevitabile scoramento iniziale, è recarsi immediatamente presso
l’Ufficio oggetti smarriti dell’aeroporto (“Lost & Found”), presentando il
biglietto aereo e la ricevuta del bagaglio e ivi compilare l’apposito modulo
P.I.R. (Passenger Irregularity Report), indispensabile per l’avvio delle
ricerche. In tal modo, infatti, la compagnia aerea ha la possibilità di
inserire i dati nel sistema informatico ed effettuare una prima ricerca del
bene tra i vari scali nazionali e internazionali. Qualora il bagaglio non venga
riconsegnato entro un tempo ragionevole di massimo 24 ore, il viaggiatore che
si trova lontano da casa acquisisce il diritto di ricevere dal vettore aereo
una quota di sostegno per far fronte alle spese di prima necessità, quali
l’acquisto di vestiario ed effetti personali. Se le valigie non vengono più
ritrovate, è opportuno inviare alla compagnia aerea una raccomandata a.r.
contenente la richiesta formale di risarcimento del danno, nel rispetto delle
disposizioni fissate dalla Convenzione di Varsavia del 1929 e dai protocolli
aggiuntivi (in ultimo, Regolamento n.889 del 13 maggio 2002, pubblicato su
G.U.C.E. del 30 maggio 2002). La richiesta risarcitoria, a pena di decadenza, deve
essere proposta in tempi molto ristretti: per i voli nazionali, entro soli 14
giorni dall’arrivo, mentre per i voli internazionali il termine si procrastina
sino a 21 giorni. Nel caso in cui il passeggero decida di intraprendere
un’azione legale, il termine di prescrizione è anch’esso breve: solo due anni
dalla data di arrivo o da quella prevista per l’arrivo. Pure il quantum del risarcimento varia a seconda del volo: arriva sino a un
massimo di euro 222 per ciascun bagaglio registrato per i voli nazionali,
mentre raggiunge i 24 euro al kg. per i voli internazionali, eccezion fatta per
la dichiarazione di maggior valore di cui si accennava in precedenza. Discorso
completamente diverso, invece, riguarda il risarcimento del bagaglio a mano,
anche in considerazione dell’onere probatorio ben più gravoso incombente sulla
parte lesa, tenuta a dimostrare l’imputabilità del fatto e la specifica
responsabilità della compagnia aerea. Negli ultimi tempi,
l’interpretazione giurisprudenziale ha esteso la responsabilità del vettore
aereo ben oltre i limiti del danno da inadempimento contrattuale per la perdita
del bagaglio, riconoscendo in favore del consumatore turista anche il danno “da
vacanza rovinata”, quantificato dal Giudice secondo criteri equitativi ed
identificato come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e
nell’afflizione patiti dal turista viaggiatore per non aver potuto godere
appieno della vacanza come occasione di svago e riposo e per aver dovuto
organizzare le proprie giornate diversamente da quanto preventivato. Infine, si ricorda di prestare
attenzione ai regolamenti delle varie compagnie (reperibili presso gli aeroporti)
o, quantomeno, di leggere attentamente quanto riportato sul biglietto aereo:
infatti, alcune compagnie non si assumono responsabilità per articoli fragili o
deperibili (in questi casi, ci si potrebbe trovare dinanzi a clausole
vessatorie e/o abusive); altre, invece, indicano espressamente quali articoli
non vengono accettati come bagaglio registrato: ad esempio, l’Alitalia non
accetta "oggetti fragili o deperibili, denaro, gioielli, argenteria e
metalli preziosi in genere, carte valori, titoli di credito, azioni o altri
titoli negoziabili o simili, nonché documenti commerciali o d'ufficio,
campionari, passaporti ed altri documenti di identità". *Avvocato, esperto in diritto
dei consumatori.
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