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La controversa qualificazione giuridica della prenotazione alberghiera |
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Il legislatore italiano si è
dato cura di disciplinare alcuni aspetti del rapporto tra albergatore e
cliente, come la responsabilità del primo per ogni deterioramento, distruzione
o sottrazione delle cose portate in albergo dal secondo (così recependo le
risoluzioni adottate dalla convenzione europea sulla responsabilità degli
albergatori, firmata a Parigi il 17.12.1962) e la prescrizione del credito
dell’albergatore. Tuttavia, la mancata previsione
di una disciplina organica in tema di prenotazione alberghiera ha determinato
inevitabili divergenze tra gli operatori del diritto, i quali, prendendo le
mosse dalla disciplina codicistica generale dei contratti, hanno interpretato
in vario modo gli stadi di tale rapporto, dal momento genetico alle possibili
patologie. Innanzitutto, oc In questa sede si analizzerà
essenzialmente la prenotazione semplice, sia per non allargare troppo il campo
d’indagine, sia perché è la fattispecie che ha creato maggiori problemi circa
l’efficacia e la disciplina applicabile in caso di disdetta del cliente. Questione molto dibattuta attiene
al ruolo che può essere attribuito all’anzidetta prenotazione nell’iter formativo del contratto di
albergo. Secondo una teoria ormai
superata, essa darebbe origine ad un contratto preliminare, diretto alla
stipulazione di un futuro contratto di alloggio, che si perfezionerebbe con la
presentazione del cliente in albergo. Tale tesi, però, non tiene conto della
necessità, per il cliente come per il gestore alberghiero, di fare immediato
affidamento su un impegno vincolante dell’altra parte. Al contrario, c’è chi considera
la prenotazione alberghiera come un contratto unilaterale, fonte di obblighi
solo per l’albergatore, il quale dovrebbe tenere a disposizione del prenotante
l’alloggio sino al termine pattuito, senza poter chiedere alcun risarcimento
del danno al cliente in caso d’impedimento. Di conseguenza, il cliente che non
informi l’albergatore di ritardi o impedimenti, sarebbe tenuto a risarcire il
danno causato non a titolo di inadempimento contrattuale (perché, come detto,
tale contratto sarebbe fonte di obblighi solo per il gestore), ma come
conseguenza di un comportamento contrario ai generali doveri di correttezza e
buona fede a cui devono ispirarsi le parti di un contratto. In tempi recenti, la Cassazione
Civile (sent. nn. 6633/1997 e 17150/2002) è intervenuta sulla questione, dando
una risposta inequivoca: secondo la Suprema Corte, il gestore d’attività
alberghiera, nel momento in cui pubblicizza (a mezzo di insegne e/o messaggi
pubblicitari, internet, ecc.) la
propria disponibilità ad offrire alloggio (ed, eventualmente, servizi
accessori) a determinati prezzi, compie una vera e propria offerta al pubblico,
così manifestando la propria volontà contrattuale. Conseguentemente, essendosi
già espressa la volontà negoziale dell’albergatore, la prenotazione del cliente
si configura come un’accettazione che coincide con la conclusione del
contratto, subordinata alla sola condizione sospensiva dell’effettiva capacità
ricettiva dell’albergo. Il contratto si perfeziona nel
momento in cui l’albergatore viene a conoscenza della prenotazione del cliente,
sicché la relativa disdetta di quest’ultimo determina l’obbligo di tenere
indenne l'albergatore della perdita subita, nella misura da valutarsi caso per
caso (ad es., può coincidere con il costo di una giornata di soggiorno quando
risulti il riferimento contrattuale al Règlement
international de hotellerie del 1954, oppure con il mancato guadagno
sopportato dall’operatore alberghiero) e salva l’ipotesi in cui l’albergatore
abbia comunque utilizzato la camera per il periodo prenotato. Ad ogni modo, resta escluso che
le perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno quando
debbano essere forniti anche servizi accessori (quali, ad es., la
somministrazione di pasti), dovendo sempre detrarsi dal calcolo risarcitorio
l’importo relativo ai servizi non resi. Riassumendo: 1) il cliente che
comunica la disdetta quando ormai l’albergatore è a conoscenza della
prenotazione, è tenuto al risarcimento del danno, in quanto la disdetta tardiva
determina un vero e proprio inadempimento contrattuale; 2) invece, al cliente
che invia la disdetta prima di conoscere l’accettazione dell’albergo non può
essere richiesto alcunché, non essendovi inadempimento contrattuale e/o
pregiudizio per l’albergatore; 3) il quantum
non può mai coincidere con il costo dell’intero soggiorno, poiché devono
quantomeno detrarsi le spese non sostenute dall’albergatore per la mancata
esecuzione contrattuale. Tra i preziosi suggerimenti
forniti da “Telefono Blu” (prima associazione di consumatori costituita in
Italia a tutela dei diritti del turista) a chi versi un anticipo
contestualmente alla richiesta di prenotazione, vi è quello di specificare
espressamente che tale importo non viene corrisposto a titolo di caparra e non
potrà essere trattenuto dall’albergatore in caso di mancato soggiorno.
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